La Regione Abruzzo, con Legge Regionale n.27 del 9 agosto 2006, comma 8 dell'art.7 di modifica all'art.35 della Legge Regionale n.83/2000, ha stabilito che, fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio.
La procedura prevista è stabilita dal D.Lvo n.152/2006, art.242 e seguenti.