IL SINDACO
PREMESSO:
Che il D.P.R. 753/80 dispone, tra l’altro, prescrizioni in merito alle possibili attività da svolgersi in adiacenza alle linee ferroviarie;
Che, più in particolare, gli articoli dal 48 al 59 fissano una serie di obblighi nei confronti dei possessori,qualunque titolo, di terreni confinanti con le reti ferroviarie e relative distanze minime da rispettare nell’utilizzo di detti terreni;
Che con nota prot. n. 21915 del 26.06.2017 la Rete Ferroviaria ha richiesto all’Amministrazione Comunale di redigere apposita Ordinanza Sindacale al fine di prevenire pericoli di incendio in corrispondenza del tracciato ferroviario nei siti a confine con la R.F.I.;
RITENUTO:
- Doveroso dar seguito alla richiesta formulata alla Rete Ferroviaria Italiana al fine di evitare potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- Indispensabile adottare opportuni provvedimenti tendenti alla eliminazione di tali inconvenienti mediante l’imposizione dell’obbligo di cui al D.P.R. n. 753/1980;
VISTI gli articoli dal n. 48 al n. 59 del D.P.R. n. 753/1980 e smi;
VISTA la legge n. 353 del 21.11.2000 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
VISTO il D.L/vo n. 276/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
VISTO il Titolo III del D.L/vo 08.03.2006 n. 139 in materia di prevenzione incendi;
VISTO l’art. 255 del D. l/vo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
ORDINA
Ai proprietari e/o conduttori dei terreni posti a confine con il tracciato ferroviario:
1) di provvedere a tenere gli stessi almeno per una fascia di venti metri dal confine con la ferrovia dalle erbe secche e da ogni altro materiale combustibile al fine di prevenire possibili rischi di incendio e procedere alla loro manutenzione e pulizia periodica, nonché alla rimozione di eventuali detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e di qualsiasi tipo di rifiuto.
2) di procedere con immediatezza ai suddetti interventi, che dovranno concludersi entro il termine massimo di dieci giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’Ufficio nei confronti dei trasgressori;
AVVISA
1) che trascorsi inutilmente il termine di dieci giorni, si procederà all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione all’art. 650 del Codice Penale( inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).
2) che tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione dei rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo le norme di legge in vigore, con esclusione della bruciatura sul posto.
DISPONE
Chiunque vìola la presente ordinanza è soggetto alla sanzioni amministrative di legge e alla denuncia all’A.G. per violazione all’art. 650 c.p., come di seguito specificate:
a) nel caso di mancato sfalcio e/0 diserbo, ovvero di mancata pulizia delle aree incolte in genere sarà elevata una sanzione di Euro 150,00;
b) nel caso di abbandono o depositi di rifiuti vari su aree incolte, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs n. 152/2006;
c) nel caso di azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo (periodo dal 15 giugno al 30 settembre) sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 1.0329,00, ai sensi dell’art.10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e nel contempo verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.
Francavilla al Mare, lì 15.06.2020
IL SINDACO
Avv. Antonio Luciani